Art. 7.
(Associazioni professionali degli agenti
di spettacolo).

      1. Gli esercenti l'attività professionale di agente di spettacolo possono costituire

 

Pag. 9

libere associazioni, di natura privatistica, su base volontaria, senza vincolo di esclusiva e nel rispetto dei princìpi della libera concorrenza, volte alla promozione di iniziative di formazione, orientamento e aggiornamento professionale degli aderenti, nonché di elaborazione di codici deontologici e di sistemi di certificazione professionale.
      2. In un apposito elenco istituito presso il Ministero delle attività produttive, sono registrate le associazioni che garantiscono, anche attraverso apposite previsioni statutarie, la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, il carattere democratico dell'organizzazione, l'esclusione delle finalità di lucro.
      3. Le associazioni registrate possono rilasciare agli associati attestati aventi ad oggetto la qualificazione professionale e deontologica, anche in funzione del conseguimento di livelli di preparazione didattica, conseguibili attraverso percorsi formativi realizzati dalle stesse associazioni, in conformità con le disposizioni regionali in materia di formazione professionale.
      4. L'attestato di cui al comma 3 non è requisito vincolante per l'esercizio dell'attività professionale di agente di spettacolo.
      5. Con regolamento, da emanare con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale degli agenti di spettacolo, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2.
      6. Il Ministro delle attività produttive verifica l'operato delle associazioni professionali iscritte nell'elenco di cui al comma 2, relativamente al rispetto delle disposizioni della presente legge. Qualora il Ministro ravvisi una prolungata inattività o gravi irregolarità nell'operato dell'associazione ne dispone lo scioglimento e la
 

Pag. 10

contestuale cancellazione dall'elenco di cui al comma 2.